CODICE DISCIPLINARE

Non sono cattiva, è che mi disgnano così. (J. Rabbit)

Curriculum europeo File integrale del Codice Disciplinare

 

 

 

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 15 novembre 2009, ovvero dopo il 15° giorno dalla pubblicazione del D.Lgs. sulla
Gazzetta Ufficiale.
CCNL sottoscritto il 29.11.2009
PERSONALE DOCENTE
CAPO IX – NORME DISCIPLINARI
SEZIONE I - Personale docente
ART.91 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI
1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le
norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 .
2. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali ed in attesa del loro riordino, al fine di garantire al
personale docente ed educativo procedure disciplinari certe, trasparenti e tempestive, entro 30 giorni dalla
stipula del presente contratto, le Parti regoleranno con apposita sequenza contrattuale l’intera materia.
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE III - PERSONALE
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO
CAPO IV - Disciplina
Sezione I - Sanzioni disciplinari
Art. 492 - Sanzioni (modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27
ottobre 1995 n. 437)
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione
sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. 2. Al
personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni
disciplinari: a) la censura; b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese; c) la
sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi; d) la sospensione
dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di
sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva; e) la
destituzione. 3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito
dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.
Art. 493 - Censura
1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze
non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.
Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o
direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La
sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti non conformi alle
responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per
violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di
compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta: a) nei casi previsti
dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per uso dell'impiego ai fini
di interesse personale; c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare
funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti; d) per abuso di autorità.
Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in
compiti diversi
1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione,
dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla
funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o
più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni,
per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel
giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena
accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà
dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri
specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio
ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo 2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli
uffici scolastici regionali e provinciali, ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione. 3. In
corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente
articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dall'articolo 456 comma 1.
Art. 497 - Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno
nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio. 2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
di cui all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico
dello stipendio; tale ritardo e elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi. 3. Il ritardo di cui
ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla
punizione inflitta. 4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un
triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il
passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a
carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha
inflitto la sanzione. 5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal computo
dell'anzianità di carriera. 6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione
economica e dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del
personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i
maggiori effetti della sanzione irrogata.
Art. 498 - Destituzione
1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta: a) per atti che
siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione; b) per attività dolosa che abbia portato
grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie; c) per illecito
uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per
concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima
scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza; d) per gravi atti
di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o
per concorso negli stessi; e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad
affari trattati per ragioni di servizio; f) per gravi abusi di autorità.
Art. 499 - Recidiva
1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la
sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più
grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della tessa specie di
quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma
2 dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura
massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione
commessa può essere aumentata sino a un terzo.
Art. 500 - Assegno alimentare
1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello
stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia. 2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta
dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.
Art. 501 - Riabilitazione
1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a
giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere
che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva. 2. Il termine di cui al comma 1
è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera
d).
CCNL sottoscritto il 29.11.2009
CAPO IX – NORME DISCIPLINARI
SEZIONE II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
ART.92 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
1. Il dipendente adegua il proprio comportamento all’obbligo costituzionale di servire esclusivamente la
Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità
dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati
propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione
tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve
in particolare:
a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo
professionale di titolarità;
b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni
per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica, le norme in materia di
sicurezza e di ambiente di lavoro;
c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in
materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241,
dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Amministrazione, nonché agevolare le procedure ai sensi
del D.lgs. n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in tema di autocertificazione;
f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non
assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico;
h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata
non solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità
educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri
dipendenti, degli utenti e degli alunni;
i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non remunerate, in
periodo di malattia od infortunio;
l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai
superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha
impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il
dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o
costituisca illecito amministrativo;
m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per
ciascun profilo professionale;
n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale; 6
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
p) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la
prestazione lavorativa;
r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte
del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee
all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
s) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo
mutamento delle stesse;
t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
u) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o
indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.
ART.93 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall'art. 92 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità
dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi
entro 20 giorni da quando il soggetto competente per la contestazione, di cui al successivo art. 94, è venuto
a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore
ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. Il dipendente al quale sono stati contestati i fatti è convocato con lettera per la difesa non prima che
siano trascorsi cinque giorni lavorativi dall’accadimento del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente
15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione è applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi del successivo art. 94, il
dirigente scolastico, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all'ufficio competente i fatti da contestare
al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori
riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di addebito.
Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle
giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1. Quando
il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del
procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro
genere nelle quali egli sia incorso.
9. I termini di cui al presente articolo devono intendersi come perentori.
10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del D.L.vo 165/2001 .
11. Per quanto riguarda conciliazione ed arbitrato, si rinvia al capo XII del presente CCNL.
ART.94 - COMPETENZE
1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal dirigente scolastico.
2. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il licenziamento con
preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Direttore generale regionale.
ART.95 - CODICE DISCIPLINARE 7
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità
della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001, il tipo e
l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate, tenuto
conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio
determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del
lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso
gli utenti;
f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.
2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di maggiore
gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od
omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per
la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo
pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al
comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di
lavoro;
b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei
genitori, degli alunni o del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti
affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne
sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti
assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui
sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e destinato ad attività sociali a
favore degli alunni.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un
massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1,
per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della
multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi,
l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al
disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati
all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di
altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di
pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti
da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa
natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia
comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e
circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza
dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi
lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via
diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di
gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri
dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con
mezzi fraudolenti;
c)condanne passate in giudicato:
1. di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ,nonchè per i reati di cui agli art. 316 e 316 bis del codice
penale;
2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3. per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.
d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non
attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione
per la sua specifica gravità;
e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali
vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
9. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità mediante
affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere
sostituita con altre.
ART. 96- RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in servizio, di rilevanza penale
l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento
disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel
caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza
dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di
procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001 (cfr. nota n. 42), negli altri casi il
procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando
l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua
riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001 (cfr. nota n. 42), il procedimento
disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha
avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua
riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista dall' art. 91, come conseguenza delle condanne penali citate nei
commi 8, lett. f) e 9, lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del
procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001 (cfr. nota n.
42).
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.41- Ove nel procedimento disciplinare
sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano
state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001 (cfr. nota
n.42).
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 91, comma 8 lettera f) e comma 9, lett. c) e d), e
successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di
assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in
soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del
licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in
cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova
classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno
diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di
licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di
lavoro straordinario.
ART. 97- SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio
con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo
della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale,
può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime
condizioni del comma 3.
3. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui sia
sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato
rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da
comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 93,
comma 1, lettere e) ed f).
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del D.lgs.
n.267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di
cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati,
qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della
pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 96 in tema di rapporti tra
procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della
retribuzione fondamentale di cui all'art. 77 del presente CCNL, comma 1, nonchè gli assegni del nucleo
familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell’art. 92, commi 6 e 7, quanto
corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità sarà conguagliato con quanto dovuto
al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per
prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del
medesimo art. 92, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni
eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove
questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso
sarà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e
funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario, nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e
quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni.
Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il
procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a
termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
ART. 98- COMITATO PARITETICO SUL MOBBING
1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell’ambito del contesto lavorativo,
attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso è caratterizzato da una
serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale,
aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un’afflizione lavorativa idonea
a compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino
all’ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20
settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare
l’evenienza di tali comportamenti; viene pertanto istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente contratto, uno specifico comitato paritetico presso ciascun Ufficio scolastico regionale con i
seguenti compiti:
a. raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno;
b. individuazione delle possibili cause, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di
lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di
violenza morale;
c. proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni che possano favorire l’insorgere del
mobbing;
d. formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate al Direttore regionale per i connessi provvedimenti,
tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto nell'ambito delle
strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei
codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. 11
4. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno, i comitati valutano l'opportunità di
attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di
aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a. affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del
fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b. favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e
delle dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione
all'ambiente lavorativo da parte del personale.
5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Il
presidente del comitato viene alternativamente designato tra i rappresentanti dell'Amministrazione ed il
vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un
componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei comitati, di essi fa parte anche un
rappresentante del comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo
di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
6. Gli Uffici scolastici regionali favoriscono l'operatività dei comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei
al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i
risultati del lavoro svolto dagli stessi. I comitati sono tenuti a redigere una relazione annuale sull'attività
svolta. 7. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e
comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati nell'incarico
per un sola volta.
ART. 99 - CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO
1. I Direttori generali regionali danno applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai
provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla
raccomandazione della Commissione europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo
esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell’atto così
adottato i Direttori generali danno informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
D.lgs n. 150/2009
SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI (dall’art. 67 all’art. 73 del)
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilita'
dei dipendenti pubblici
Art. 67.
Oggetto e finalita'
1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15,
le disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia di
sanzioni disciplinari e responsabilita' dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al
fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e
di contrastare i fenomeni di scarsa produttivita' ed assenteismo.
2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle
controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari,
ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilita'
dei dipendenti pubblici
Art. 68.
Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di
conciliazione
1. L'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 55 (Responsabilita', infrazioni e sanzioni, procedure
conciliative). - 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli
seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme
imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di
lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita' civile,
amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al
comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto
previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle
infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti
collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione
delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli
effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non puo' istituire procedure di
impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facolta'
di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di
conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali e'
prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla
contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della
sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali
procedure non puo' essere di specie diversa da quella prevista, dalla
legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si
procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento
disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura
conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con
esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della
procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni
disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis,
comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente
stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4
del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del
procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di
incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.».
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilita'
dei dipendenti pubblici
Art. 69
Disposizioni relative al procedimento disciplinare
1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono
inseriti i seguenti:
«Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). - 1.
Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista
l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed
inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione per piu' di dieci giorni, il procedimento disciplinare,
se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si
svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile
della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le
infrazioni punibili con sanzioni piu' gravi di quelle indicate nel
primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le
disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e' previsto il
rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in
cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori
ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle
sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio
e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al
dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce
o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro
il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende
presentarsi, puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed
oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del
termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento
dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il responsabile della
struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di
irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione
dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del
termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente.
Il differimento puo' essere disposto per una sola volta nel corso del
procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma
comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione
disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di
difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica
dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e' piu' grave di
quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro
cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai
sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,
individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai
sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta
l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua
difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto
nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e' piu' grave di quelle
di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al
doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai
sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione
dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai
sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha
altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza
del termine per la conclusione del procedimento resta comunque
fissata alla data di prima acquisizione della notizia
dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della
struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di
cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza
dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio
del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento
disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica certificata,
nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta,
ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla
contestazione dell'addebito, il dipendente puo' indicare, altresi',
un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la
disponibilita'. In alternativa all'uso della posta elettronica
certificata o del fax ed altresi' della consegna a mano, le
comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con
ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti
istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini 14
diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente
articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio
per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre
amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la
definizione del procedimento. La predetta attivita' istruttoria non
determina la sospensione del procedimento, ne' il differimento dei
relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla
stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che,
essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di
informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso,
rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta
dall'autorita' disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni
false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte
dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,
commisurata alla gravita' dell'illecito contestato al dipendente,
fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in
un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e'
avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In
tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la
conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e
riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione
commessa e' prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e'
stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento
disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente
articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli
effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di
lavoro.
Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento
penale). - 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in
tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita'
giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del
procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravita', di cui
all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non e' ammessa la
sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravita',
di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio
competente, nei casi di particolare complessita' dell'accertamento
del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito
dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare
l'irrogazione della sanzione, puo' sospendere il procedimento
disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilita'
di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti
del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con
l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento
penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione
che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o
non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo
ha commesso, l'autorita' competente, ad istanza di parte da proporsi
entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della
pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne
o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio
penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione
ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna,
l'autorita' competente riapre il procedimento disciplinare per
adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale.
Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla sentenza
irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al
dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del
licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare
e', rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla
comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del
lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed
e' concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla
riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo
della contestazione dell'addebito da parte dell'autorita'
disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto
previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni
conclusive, l'autorita' procedente, nel procedimento disciplinare
ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi
1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.
Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). - 1. Ferma la
disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto
collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del
licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre
modalita' fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal
servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta
falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di
giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un
biennio o comunque per piu' di sette giorni nel corso degli ultimi
dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza
ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsita' documentali o dichiarative commesse ai fini o in
occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di
progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte
aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive
dell'onore e della dignita' personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione,
comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altresi', nel
caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non
inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza
formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali
concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo e'
dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la
prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari,
dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di
cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il
licenziamento e' senza preavviso.
Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). - 1. Fermo
quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una
pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza
in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustifica
l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o
falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro
1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro
concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la
responsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e'
obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso
corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia
accertata la mancata prestazione, nonche' il danno all'immagine
subiti dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena
per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione
disciplinare della radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente di
una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio
sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza
dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se
il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia
certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati
ne' oggettivamente documentati.
Art. 55-sexies (Responsabilita' disciplinare per condotte
pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della
responsabilita' per l'esercizio dell'azione disciplinare). - 1. La
condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno
derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli
obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale,
da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai
codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta
l'applicazione nei suoi confronti, ove gia' non ricorrano i
presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare,
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da
un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in
proporzione all'entita' del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando
cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di
appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate
dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e
contrattuali concernenti la valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, e' collocato in disponibilita', all'esito
del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilita', e si
applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33,
comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che
definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la
qualifica per le quali puo' avvenire l'eventuale ricollocamento.
Durante il periodo nel quale e' collocato in disponibilita', il
lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi
sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare,
dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli
atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza
dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate,
in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza
disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica
dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in
proporzione alla gravita' dell'infrazione non perseguita, fino ad un
massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il
licenziamento, ed altresi' la mancata attribuzione della retribuzione
di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del
periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi
qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilita' civile eventualmente configurabile a carico
del dirigente in relazione a profili di illiceita' nelle
determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento
disciplinare e' limitata, in conformita' ai principi generali, ai
casi di dolo o colpa grave.
Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). - 1. Nell'ipotesi di
assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno
solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante
certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica
o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica
e' inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla
struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, secondo le modalita' stabilite per la
trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato
dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto
dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime
modalita', all'amministrazione interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del
servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate
svolgono le attivita' di cui al comma 2 con le risorse finanziarie,
strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica
della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per
malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in
caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le
aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo
inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla
sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza
di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro
le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, 17
sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora
nonche' il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione
generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano
l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare
al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della
funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano,
al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
Art. 55-octies (Permanente inidoneita' psicofisica). - 1. Nel caso
di accertata permanente inidoneita' psicofisica al servizio dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2,
comma 2, l'amministrazione puo' risolvere il rapporto di lavoro. Con
regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il
personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonche' degli enti pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneita' al
servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
b) la possibilita' per l'amministrazione, nei casi di pericolo per
l'incolumita' del dipendente interessato nonche' per la sicurezza
degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di
sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione
della visita di idoneita', nonche' nel caso di mancata presentazione
del dipendente alla visita di idoneita', in assenza di giustificato
motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della
sospensione di cui alla lettera b), nonche' il contenuto e gli
effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in
seguito all'effettuazione della visita di idoneita';
d) la possibilita', per l'amministrazione, di risolvere il
rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del
dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneita'.
Art. 55-novies (Identificazione del personale a contatto con il
pubblico). - 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che
svolgono attivita' a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere
conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini
identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
2. Dall'obbligo di cui al comma 1 e' escluso il personale
individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie
determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta
del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle
amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali.».
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilita'
dei dipendenti pubblici
Art. 70.
Comunicazione della sentenza
1. Dopo l'articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e' inserito il seguente: «Art. 154-ter (Comunicazione della
sentenza). - 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato
sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di
un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo
all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa,
trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la
trasmissione sono effettuate con modalita' telematiche, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla
data del deposito.».
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilita'
dei dipendenti pubblici
Art. 71.
Ampliamento dei poteri ispettivi
1. All'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il
comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e' istituito l'Ispettorato per la funzione
pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato.
L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformita' dell'azione
amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento,
sull'efficacia della sua attivita' con particolare riferimento alle
riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto
conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari,
sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo
dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di
lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5.
Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato puo' avvalersi
della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa
attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalita'
l'Ispettorato si avvale altresi' di un numero complessivo di dieci
funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle
finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di
altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori
ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle
funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento
degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53.
L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da
parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte
irregolarita', ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in
relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di
rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A
conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte
dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini
dell'individuazione delle responsabilita' e delle eventuali sanzioni
disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima.
Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena
autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le
condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti
le irregolarita' riscontrate.».
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilita'
dei dipendenti pubblici
Art. 72.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
b) articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297;
c) l'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. All'articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le
parole: «, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro,» sono soppresse.
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilita'
dei dipendenti pubblici
Art. 73.
Norme transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non e'
ammessa, a pena di nullita', l'impugnazione di sanzioni disciplinari
dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di
impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti
collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
definiti, a pena di nullita' degli atti, entro il termine di sessanta
giorni decorrente dalla predetta data.
2. L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi,
previsto dall'articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del presente decreto,
decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del
presente decreto.
3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del
presente decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti
fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti di
lavoro.
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
ALLEGATO 2 CCNL sottoscritto il 29.11.2009
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1.I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi
di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione
lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il
Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato -
si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano
ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di
legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti.
Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere
integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la
Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della
legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o
svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di
interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti
d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo
svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente
nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a
fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e
collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la
massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle
informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e
informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei
dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e
applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque,
lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle
norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato
ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei
105
compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini
interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o
altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano 20
trarre benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o
da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato
o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente
dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i
cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti
politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li
induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza negli interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in
qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il
soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni
azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione
pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o
conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti
frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività
inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e
personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od
organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente;
di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi
ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per
prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o
abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti
all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra
i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né
accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua
competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi
superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non
gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni,
non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di 21
attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle
strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.
Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il
dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei
suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti
all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di
ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri
dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta
prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la
mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde
sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei
cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine
dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli
organi di stampa.
107
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui
inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio
chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi al
pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione
nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire
agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione
del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12
(Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a
mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di
intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo
privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso
contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni
ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente
competente in materia di affari generali e personale.


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe L. Piazzolla

 

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